Art. 22 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere   comunicati   a   mezzo   casella   di   PEC    all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it, al massimo entro tre  giorni  dall'inizio  del
corso. Il Comandante della Scuola Ispettori  e  Sovrintendenti  della
Guardia di finanza provvede a  valutarli  e,  se  indipendenti  dalla
volonta'  dell'interessato,  a  stabilire  un  ulteriore  termine  di
presentazione. I giorni di assenza maturati sono  computati  ai  fini
della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal   corso,   secondo   le
disposizioni vigenti. Le decisioni sono  comunicate  al  candidato  a
cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.