Art. 24 
 
 
                 Nomina a maresciallo, completamento 
        della formazione e assegnazione alle sedi di servizio 
 
 
    1. Al termine del corso di cui all'art. 21, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa,  a  completamento  della  formazione  di
base. 
    2. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo.