Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
    2. Il concorrente, ai fini della presentazione della  domanda  di
partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On  line»,
puo' scegliere una delle seguenti modalita': 
      a) «SPID», sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale; 
      b) «PEC», posta elettronica certificata. 
    3. Al termine della procedura  di  compilazione  dell'istanza,  i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: 
      a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione»
e l'ulteriore  «codice  alfanumerico»  generato  automaticamente  dal
sistema e riportato in corrispondenza  dello  spazio  riservato  alla
firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale; 
      b)  lettera  b),  devono  inviare  direttamente  mediante   PEC
all'indirizzo        del        Centro        di         reclutamento
concorsoAM.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui  al  comma  1,
l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia  fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in  corso  di  validita'.  Il
«numero di protocollazione» della domanda dovra' essere esibito,  ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale. La  relativa  ricevuta
di accettazione della PEC dovra'  essere,  altresi',  conservata  per
tutta la durata del concorso. Non sono considerate valide le  domande
di partecipazione meramente compilate sul portale «Concorsi On  line»
ma non inviate. 
    4.  In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno  utile  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione  e  accertata  dall'amministrazione,  sara'
considerata  comunque  valida  l'istanza  presentata  utilizzando  il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a  mezzo  casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). 
    Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page  del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 
    5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia  della
domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art. 5, commi 1 e
2. 
    Per i militari in forza al Comando generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier generale. 
    6. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse,
utilizzando le medesime  modalita'  previste  nei  precedenti  commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    7. Le domande di partecipazione al concorso sono: 
      a) restituite agli interessati per essere  regolarizzate  entro
cinque giorni dal momento della restituzione  se,  pur  prodotte  nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle  dichiarazioni  prescritte  dall'art.  4.  Tuttavia,  eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti  esclusivamente  i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC,  numero  di  utenza
telefonica fissa e/o  mobile)  saranno  comunicate  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it; 
      b) archiviate nel caso in cui: 
        1) siano compilate con  la  procedura  di  cui  al  comma  2,
lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al
comma 3, lettera b); 
        2) pervengano secondo le modalita'  di  cui  al  comma  4  in
assenza dei relativi presupposti; 
        3) siano presentate oltre il termine di cui al  comma  1.  In
caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: 
          (a) lettera a), fa  fede  la  data  riportata  nei  sistemi
informatici del Corpo; 
          (b) lettera b), fa fede la data riportata  sulla  «ricevuta
di avvenuta accettazione»; 
        4) risultino prive della sottoscrizione se presentate secondo
le modalita' di cui al comma 4; 
        5) non  siano  regolarizzate  entro  i  cinque  giorni  dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a). 
    8. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  7  sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    9. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente.  Per  il  contingente  di   mare,   e'   consentita   la
partecipazione per una sola specializzazione. 
    10. Tutti i candidati, le cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione.