Art. 11 
 
       Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare la  graduatoria  di
merito in base alla somma aritmetica del punteggio  conseguito  nella
valutazione  dei  titoli  e  dell'eventuale  punteggio   incrementale
ottenuto  nelle  prove  di  efficienza  fisica.   Tale   graduatoria,
comprendente i candidati giudicati idonei e quelli  eventualmente  in
attesa  dell'esito   dei   predetti   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, verra' consegnata  alla  DGPM  per  l'approvazione  con
decreto dirigenziale. 
    2. Le graduatorie sono  valide  esclusivamente  per  il  presente
bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13. 
    3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui  al  presente
articolo sara' pubblicata  nel  Giornale  Ufficiale  della  Difesa  -
consultabile     nel     sito     internet     www.difesa.it/SGD-DNA/
GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data  notizia
mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช   Serie
speciale. I candidati  potranno,  inoltre,  consultare  il  punteggio
ottenuto e la  propria  posizione  in  graduatoria  nel  portale  dei
concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa.