Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) presentate per il 2° o 3° blocco da candidati che  hanno  gia'
prodotto domanda  di  partecipazione  per  il  blocco  immediatamente
precedente; 
    c) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte  a  consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
    a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1  nei  limiti  specificati
dall'art. 6, lettera b) e  a  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del  possesso  dei
requisiti di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere  g),  h)  e  i)  e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti  non
colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1,  lettera  d)  del
presente articolo; 
    b) a non ammettere per il 2° e 3° blocco le domande di  candidati
gia' esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente bando di
reclutamento. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei alle  prove
di efficienza fisica. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6.  Qualora  in  sede  di  accertamento   dei   contenuti   delle
autocertificazioni rese dai candidati nelle  domande  si  riscontrino
dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a  essere  esclusi,  saranno
segnalati  all'Autorita'  giudiziaria,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.