IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro della pubblica istruzione, concernente le norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la lettera M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016, con la quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzato per l'anno 2017; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi alle scuole militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in Milano, alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico 2017-2018; Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'eventuale effettuazione di una prova preliminare sulla base del numero delle domande pervenute per ciascun concorso; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 710, comma 2, primo periodo del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Ministro della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, foglio n. 2512 - il concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2017-2018 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 270 (duecentosettanta) giovani ai licei annessi alle scuole militari dell'Esercito, alla scuola navale militare e alla scuola militare Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza armata, sede e ordine di studi: a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo all'ammissione alle scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 1) «Nunziatella» di Napoli: - 3° liceo classico: posti 32 (trentadue); - 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto); 2) «Teulie'» di Milano: - 3° liceo classico: posti 32 (trentadue); - 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto); b) posti 65 (sessantacinque) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», cosi' ripartiti: 1) 3° liceo classico: posti 15 (quindici); 2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); c) posti 45 (quarantacinque) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti: 1) 3° liceo classico: posti 18 (diciotto); 2) 3° liceo scientifico: posti 27 (ventisette). 2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 deve recare data anteriore a quella di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito internet www.persomil.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.