Art. 11 
 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d),  alle  prove  di  educazione
fisica. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) verranno sottoposti a tali prove, con riserva, anche i concorrenti
di cui al precedente  art.  10,  comma  1,  qualora  ritenuti  idonei
all'effettuazione delle stesse  a  cura  della  commissione  per  gli
accertamenti sanitari. 
    2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa  due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire, in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla  legge,  il  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per  il
nuoto per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b)), in corso di  validita'  e  non  antecedente  a  un  anno
all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato
da medici  appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana
ovvero  da  specialisti  che  operano  presso   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale
in qualita' di medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.  La
mancata presentazione di tale  certificato  comportera'  l'esclusione
dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9,  comma  10,  per  il
concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b),  i
concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,  esibire,   in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso  il  Servizio  Sanitario
Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o urine, effettuato  entro  i  cinque  giorni  calendariali
antecedenti alla data di presentazione, per lo svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione  non  procedera'  all'effettuazione  delle
prove di educazione fisica,  a  mente  dell'art.  580,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione generale per il personale
militare procedera' a una nuova convocazione alle predette  prove  in
data compatibile con la definizione delle graduatorie  di  merito  di
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione  ne  dara'
notizia  alla  predetta  Direzione   generale   che   escludera'   la
concorrente   dal   concorso   per   impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando di concorso. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi: 
      a) piegamenti sulle braccia; 
      b) flessioni del busto dalla posizione supina. 
    6. Inoltre: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): salto in alto e corsa di 1000 metri piani; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile) e  corsa  di  800  metri
piani; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani. 
    I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei
relativi punteggi e con le modalita' di  svolgimento  degli  esercizi
indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma  sono  riportati
nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione o che si infortunano durante  l'esecuzione
di uno degli esercizi, dovranno farlo  immediatamente  presente  alla
commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente  (che,  per
il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  si
identifica con il dirigente del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero
mediante   avviso   inserito   nell'area   privata   della    sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata  (se  dichiarata
dai  concorrenti  nella   domanda   di   partecipazione).   Di   tale
riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i
esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i  dati
ricavabili  dalla  domanda  di   partecipazione   al   concorso.   La
riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al 6 luglio
2017 (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a)) ovvero al ventesimo giorno a decorrere  dal  giorno  seguente  la
data originariamente prevista  per  l'effettuazione  delle  prove  di
educazione fisica (per i concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1,  lettere  b)  e  c)).  In  ogni  caso,  non   saranno   prese   in
considerazione istanze di differimento o di ripetizione  della  prova
che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque  a
compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece,  che
intendono  ritirarsi  nel  corso  della  prova,  dovranno  rilasciare
apposita dichiarazione  scritta.  Di  tale  circostanza  verra'  data
comunicazione al/i genitore/i  esercente/i  la  potesta'  genitoriale
ovvero al tutore. 
    8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti. Negli allegati citati al precedente comma 6  sono  indicati  i
punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai  concorrenti  in
ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione  degli  stessi.  La
commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare  in
apposito verbale la successione degli esercizi di cui  ai  precedenti
commi 5 e 6. 
    9. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a) e b) la prova di educazione fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto
rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima  di  almeno
6/10; il voto complessivo risultera' dalla media dei  voti  riportati
nei singoli esercizi. Per il concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera c), la prova si riterra' superata se il  concorrente
avra' riportato la  votazione  minima  complessiva  di  almeno  6/10,
risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui
al prospetto rinvenibile tra gli  Allegati  al  bando.  Il  punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova  di  educazione  fisica
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 14. 
    10.  In  caso  di  giudizio  di  inidoneita'   per   il   mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la
commissione provvedera' a comunicare  l'esito  della  predetta  prova
all'interessato e  al  genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale
ovvero al tutore.