Art. 18 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale  di  tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto;  a  tal  fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi
dissenzienti saranno dimessi dalla scuola militare. 
    2.  Gli  allievi   sono   tenuti   all'osservanza   delle   norme
disciplinari  previste  per  gli  Istituti  statali   di   istruzione
secondaria e al  rispetto  delle  regole  della  disciplina  militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  dal  decreto
del Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e  dalle
disposizioni interne appositamente emanate. 
    3. Gli allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di  idoneita'  fisica  per  essere
arruolati - sempreche' possano riacquisirla in breve tempo-  potranno
permanere presso l'Istituto, previa  autorizzazione  della  Direzione
generale per il personale militare, su proposta del comandante  della
scuola militare. Gli stessi saranno arruolati riacquisita l'idoneita'
fisica. 
    4. Il  rinvio  in  famiglia  degli  allievi  sara'  disposto,  su
proposta del  comandante  della  scuola,  previo  parere  dell'organo
collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della  Direzione
generale per il personale militare e potra' essere adottato per: 
    a) votazione insufficiente in attitudine militare; 
    b)  reiterate  gravi  mancanze  disciplinari   ovvero   manifesta
insofferenza alla vita militare; 
    c) perdita dei requisiti o dell'idoneita'  psico-fisica  previsti
dal bando di concorso; 
    d) mancato pagamento della retta o delle  spese  complementari  a
carico della famiglia entro le date stabilite  dalle  singole  scuole
militari; 
    e) condanna penale per delitto non colposo, anche in  seguito  ad
applicazione della pena su richiesta; 
    f)  se  gia'  ripetenti,  non  aver  conseguito   la   promozione
scolastica. 
    5. Il genitore  (o  tutore  dell'allievo  minorenne  o  l'allievo
stesso,  se  maggiorenne)  potra'  ottenere,  in  qualunque   momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 
    6. All'atto dell'allontanamento dalla scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in  famiglia  o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara'  prosciolto  dalla  ferma
contratta. 
    7. all'allievo, che per qualunque  motivo  cessi  di  appartenere
alla scuola,  sara'  consegnato,  a  cura  della  scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe  di  un  Istituto
statale dello stesso ordine. 
    8. Agli allievi saranno corrisposte le  paghe  nette  giornaliere
previste dalla normativa vigente.