Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) sono nati tra il 1° gennaio 2001  e  il  31  dicembre  2002,
estremi compresi; 
      b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al  3°  liceo
classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire
la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico  2016-2017.  Se
hanno  conseguito  la  predetta  idoneita'  in  un  precedente   anno
scolastico, saranno comunque ammessi al 3° anno del liceo classico  o
scientifico; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni,  di  cui  all'art.  192,  comma  4  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita'  quali  allievi
delle scuole militari. Tale requisito verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.