Art. 20 Dispensa totale o parziale dalla retta 1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: a) agli orfani di guerra (o equiparati); b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi valere nei riguardi dei genitori, del tutore o di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico. 3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale: a) nel 3° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore a 8/10; b) per ogni scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10. 4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insufficiente rendimento. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 6 e 7, secondo lo schema rinvenibile tra gli allegati al bando. Ogni variazione delle condizioni legittimanti dovra' essere comunicata immediatamente all'amministrazione. 5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nei successivi tre mesi. In tal caso il beneficio sara' accordato con effetto retroattivo. 6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti: a) per gli orfani di guerra o equiparati: 1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra; b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio: 1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo, dei motivi per i quali viene chiesto il beneficio di dispensa e dei seguenti documenti: a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare del genitore o stato di servizio; b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato: decreto di pensione del genitore. 8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6 e 7, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione. L'accertamento dell'identita' degli istanti e della sussistenza del titolo che da' luogo al beneficio chiesto sara' effettuato a cura della Scuola di appartenenza. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta dei comandi delle scuole militari che ne cureranno l'istruttoria.