Art. 11 
 
 
                Modalita' di svolgimento della prova 
 
 
    1. Durante la prova d'esame, e' fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    2. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare  seco
carta da scrivere, appunti,  libri,  opuscoli  di  qualsiasi  genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro  e
con l'esterno. 
    3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni  e'  escluso
dal concorso. 
    4. L'esito della prova e' pubblicato sul sito del Ministero della
giustizia.