Art. 17 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori  saranno  nominati  allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi  alla  frequenza
del prescritto corso di formazione, fermo restando  il  completamento
della ferma prefissata di un anno per i vincitori dei  posti  di  cui
all'aliquota a). 
    2. I candidati cui al comma 1 che  non  si  presenteranno,  senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato  per  la
frequenza del prescritto  corso  di  formazione,  saranno  dichiarati
decaduti dalla nomina e saranno  sostituiti  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria. 
    3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del  direttore
generale del personale e delle risorse. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati del concorso,  ammessi  al  corso  di  formazione,
superati gli esami di fine corso,  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
      Roma, 13 marzo 2017 
 
                                         Il direttore generale: Buffa