Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad accertamento dell'idoneita' attitudinale, articolato su due distinte fasi: a. una istruttoria, nella quale la commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 potra' avvalersi anche del contributo tecnico-specialistico fornito da personale di supporto, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance; un ufficiale perito selettore attitudinale, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»; b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. Il giudizio della commissione, che sara' comunicato per iscritto al termine degli accertamenti, e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso. Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, ivi comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa cui essi abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere accordata non oltre il termine ultimo di programmato svolgimento degli accertamenti prove, avverra' a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.