Art. 12 Valutazione dei titoli 1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a): a. valutera' i titoli posseduti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, dai soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11; b. attribuira' ai concorrenti cui ne riconoscera' titolo un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: «B», per i candidati di cui alle lettera a) e b) del comma 1, dell'art. 1; «C», per i candidati di cui alle lettera a), b) e c) del comma 1, dell'art. 1; «D» per i candidati di cui alla lettera d) del comma 1, dell'art. 1; «E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di cui al comma 1. dell'art. 1; «G» per i candidati che, avvalendosi della facolta' di cui al comma 3 dello stesso art. 1, abbiano espresso preferenza per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare.