Art. 14 
 
Accertamento dei requisiti e verifica delle  dichiarazioni  rese  dal
                             concorrente 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  all'art.  2  e
della verifica del possesso dei titoli da valutare ai  fini  indicati
alla let. b.  dell'art.  12,  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  potra'
chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la conferma di quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione e  risultante  dalla  documentazione  prodotta  dai
concorrenti risultati vincitori del concorso. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale.