Art. 16 
 
                       Presentazione al corso 
 
    1. Il corso allievi carabinieri si svolgera'  presso  una  Scuola
allievi carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri,  e  sara'  disciplinato
dalle disposizioni contenute nel  regolamento  interno  della  Scuola
stessa. 
    2. Al termine  del  corso  di  formazione  di  base,  i  militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare  ai  sensi
dell'art. 13, comma 5., saranno avviati alla frequenza di un corso di
specializzazione di durata non inferiore a tre mesi. Qualora il  loro
numero, anche per intervenute rinunce alla frequenza o dimissioni dal
corso di formazione  di  base,  fosse  inferiore  a  quello  previsto
all'art. 2, comma 2.,  saranno  tenute  in  considerazione  anche  le
ulteriori  opzioni  preferenziali  che  dovessero  essere   acquisite
durante il corso di formazione di base, sino alla copertura dei posti
disponibili secondo i criteri di ripartizione indicati  nello  stesso
art. 13, comma 5.. L'Amministrazione si riserva comunque la  facolta'
di conseguire la completa alimentazione  del  contingente  prefissato
con la designazione d'ufficio delle unita' necessarie  ad  assicurare
la copertura di eventuali residue vacanze. 
    3.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo svolta dal dirigente del Servizio sanitario per  verificare
il  mantenimento  della  prescritta  idoneita'  psicofisica)  Qualora
riscontrati affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute,  i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  per  l'accertamento   dell'idoneita'   psicofisica   al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni  dalla
data fissata per la  presentazione,  comporteranno  l'esclusione  dal
concorso. Il giudizio  di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine  delle  graduatorie
di cui all'art. 13, da altri candidati idonei. 
    4.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare: 
      a. il certificato vaccinale infantile e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      c. un certificato rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I concorrenti vincitori di sesso  femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine),  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale,
entro  i  cinque  giorni   calendariali   precedenti   la   data   di
presentazione. 
    5. In caso di positivita' del  predetto  test  di  gravidanza  la
visita medica di controllo sara'  sospesa  ai  sensi  dell'art.  580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 
    6. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  Scuola
allievi carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato  nella
convocazione  saranno  considerati  irrevocabilmente  rinunciatari  e
sostituiti nei termini di cui all'art. 13,  comma  4.  La  Scuola  di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi  da
preavvisare tramite il Comando stazione  carabinieri  competente  per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso. 
    7. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito, previa verifica del mantenimento  dell'idoneita'  psicofisica
con le modalita' di cui  al  comma  2,  saranno  ammessi  alla  ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate, ed assunti in forza dalla Scuola allievi carabinieri sotto la
data dell'effettivo incorporamento. 
    8. Gli arruolati volontari quali allievi  carabinieri,  dopo  sei
mesi  dalla  data  di  arruolamento,  conseguiranno   la   nomina   a
carabiniere allievo, previo superamento di esami, e  saranno  immessi
in ruolo al  grado  di  carabiniere  al  termine  del  corso  secondo
l'ordine della graduatoria finale.