Art. 5 
 
 
                 Disciplina delle prove preselettive 
 
 
    Nella  sede  di  esame,  durante  lo  svolgimento   delle   prove
preselettive previsti, i candidati, secondo quanto previsto dall'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487
e  successive  modificazioni,   non   possono   utilizzare   appunti,
manoscritti,  libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie  nonche'
apparecchi telefonici e/o ricetrasmittenti e  ogni  strumento  idoneo
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione  di  dati,  a
pena di annullamento della prova. 
    Durante le prove preselettive e' fatto divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    Durante lo  svolgimento  delle  prove  qualunque  apparecchiatura
elettronica   (cellulari,   smartphone,   iphone,   iPad   ecc.)    o
strumentazione   di   calcolo   dovra'   essere   disattivata,   pena
l'esclusione immediata dei candidati dalla prova. 
    I candidati dovranno rimanere nella  sede  di  svolgimento  della
prova fino al termine della stessa. 
    Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui  sopra  e'
escluso dalla procedura. 
    Come indicato all'art. 4 del bando di concorso, i  candidati  che
necessitano di assistenza e/o di tempi aggiuntivi per lo  svolgimento
della prova ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104 e ne abbiano fatto esplicita indicazione  nella  domanda
di concorso, al fine di consentire all'Amministrazione di individuare
e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire  una  regolare
partecipazione al concorso, dovranno far pervenire entro e non  oltre
il          14          aprile          2017,           all'indirizzo
uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it  la  documentazione  medica
rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla  quale  dovranno
risultare in maniera specifica l'ausilio necessario e  gli  eventuali
tempi aggiuntivi in relazione all'handicap posseduto. 
    L'allegazione di attestazione medica di  D.S.A.  ai  sensi  della
legge n. 170/2010 non richiede invece ulteriori certificazioni. 
    In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi  eventualmente  concessi  non
eccederanno il 30% del tempo assegnato per le prove. 
    Non avranno diritto all'assegnazione dell'ausilio e/o  del  tempo
aggiuntivo coloro che non faranno pervenire nel citato termine del 14
aprile 2017 la predetta certificazione  che  documenta  la  specifica
necessita'. 
    In ogni caso, indipendentemente dalla  concessione  di  ausili  e
tempi aggiuntivi, i portatori di  handicap  che  abbiano  debitamente
segnalato la relativa condizione nella domanda  di  partecipazione  e
che  siano  muniti  di  mezzo  proprio,  potranno   accedere,   anche
accompagnati, fino ai parcheggi interni alla Fiera del padiglione  n.
3, al cui interno e' stato  allestito  un  varco  di  identificazione
dedicato, nonche' postazioni di esame riservate. 
    Ulteriori indicazioni sulle modalita' di accesso, potranno essere
conosciute consultando il  sito  istituzionale  del  Ministero  della
giustizia, all'indirizzo https://www.giustizia.it