Art. 13 
 
 
      Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria 
 
 
    1. Il punteggio complessivo delle prove  d'esame  e'  dato  dalla
somma della media dei voti conseguiti nelle  prove  scritte  e  della
votazione conseguita nella prova orale. 
    2. La valutazione dei titoli, che devono  essere  posseduti  alla
data di presentazione della domanda, verra' effettuata dopo le  prove
scritte  e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei   relativi
elaborati. 
    3. La votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame. 
    4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di
merito non potranno superare il valore massimo complessivo  di  punti
15 ripartiti tra titoli di studio (max 5 punti) e titoli di  servizio
(max 10 punti) secondo i seguenti criteri di calcolo: 
      a) titoli di studio, fino ad un massimo di 5 punti: 
        dottorato di ricerca, purche' conseguito nelle materie di cui
alle prove orali, punti 3; 
        master universitario di secondo livello,  purche'  conseguito
nelle materie di cui alle prove orali, punti 2; 
        master universitario di  primo  livello,  purche'  conseguito
nelle materie di cui alle prove orali, punti 1; 
      b)  titoli  di  servizio  fino  ad  un  massimo  di  10  punti,
attribuendo  1  punto   per   ciascun   anno   intero   di   servizio
effettivamente prestato: 
        attivita' prestata,  per  almeno  un  anno,  in  qualita'  di
componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo  o  di
una Commissione e/o Sezione territoriale per il riconoscimento  della
protezione internazionale; 
        attivita'  prestata,  per   almeno   un   anno,   presso   le
organizzazioni internazionali  dell'Alto  commissario  delle  Nazioni
Unite per i rifugiati (ACNUR) e l'Organizzazione  internazionale  per
le migrazioni (OIM); 
        svolgimento dell'intero periodo di un anno di servizio civile
nazionale presso pubbliche amministrazioni  nel  settore  dell'asilo,
dell'accoglienza  e  della  integrazione  dei   richiedenti   e   dei
beneficiari di protezione internazionale. 
    5. Qualora i titoli di studio di cui  al  comma  4,  lettera  a),
siano stati conseguiti all'estero sono  considerati  validi  se  sono
stati  dichiarati  equipollenti  a  titoli  universitari  italiani  e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 
    6. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 10, comma 14,
del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino  ad  un
massimo di 1,50 centesimi. 
    7. Non sono valutati i titoli di preferenza e  di  precedenza  la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal  presente
bando. 
    8.  Il  capo  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva con proprio decreto, sotto condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione,  la  graduatoria  di  merito  e  dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto  conto
delle riserve dei posti e dei titoli  di  preferenza  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    9. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  del   personale
dell'amministrazione civile dell'interno, nonche' nel  sito  internet
http://concorsiciv.interno.it     del     Ministero     dell'interno.
Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami».