Art. 13 Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria 1. Il punteggio complessivo delle prove d'esame e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. 2. La valutazione dei titoli, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, verra' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. 4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 15 ripartiti tra titoli di studio (max 5 punti) e titoli di servizio (max 10 punti) secondo i seguenti criteri di calcolo: a) titoli di studio, fino ad un massimo di 5 punti: dottorato di ricerca, purche' conseguito nelle materie di cui alle prove orali, punti 3; master universitario di secondo livello, purche' conseguito nelle materie di cui alle prove orali, punti 2; master universitario di primo livello, purche' conseguito nelle materie di cui alle prove orali, punti 1; b) titoli di servizio fino ad un massimo di 10 punti, attribuendo 1 punto per ciascun anno intero di servizio effettivamente prestato: attivita' prestata, per almeno un anno, in qualita' di componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo o di una Commissione e/o Sezione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; attivita' prestata, per almeno un anno, presso le organizzazioni internazionali dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM); svolgimento dell'intero periodo di un anno di servizio civile nazionale presso pubbliche amministrazioni nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e della integrazione dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale. 5. Qualora i titoli di studio di cui al comma 4, lettera a), siano stati conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 6. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 10, comma 14, del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi. 7. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando. 8. Il capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 9. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale dell'amministrazione civile dell'interno, nonche' nel sito internet http://concorsiciv.interno.it del Ministero dell'interno. Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».