Art. 9 Valutazione della prova preselettiva 1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. 2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 10 i candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80 delle domande incluse nel questionario a risposta multipla. 3. La valutazione della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto complessivo. 4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno http://concorsiciv.interno.it e di tale pubblicazione verra' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.