Art. 9 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati. 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 10 i candidati che avranno risposto correttamente ad  almeno  80
delle domande incluse nel questionario a risposta multipla. 
    3. La valutazione della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
formazione del voto complessivo. 
    4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato   nel   sito   internet   del    Ministero    dell'interno
http://concorsiciv.interno.it e di  tale  pubblicazione  verra'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami».  Tale  pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.