Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti dal Ministero della  difesa  -  direzione  generale  per  il
Personale militare per le finalita' di gestione  del  reclutamento  e
saranno  trattati  presso  una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del  rapporto  di  lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    4. I dati sensibili e giudiziari saranno,  inoltre,  trattati  ai
sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90. 
    5. Sono nominati, ognuno per quanto di  competenza,  responsabili
del trattamento dei dati personali: 
    a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7; 
    b) il direttore  della  1ยช  Divisione  reclutamento  ufficiali  e
sottufficiali della direzione generale medesima. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
                                      Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta