Art. 9 
 
 
                         Valutazione titoli 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1,  lettera  a),  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno  idonei  alle  tre  prove  scritte.  A   tal   fine   la
commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di   quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo  aver  valutato  i  titoli  di  merito.
L'esito della valutazione sara'  reso  noto  agli  interessati  prima
dell'effettuazione della prova teorica. 
    2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
da attribuire a ciascuna categoria,  cosi'  come  previsto  dall'art.
943, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, sono le seguenti: 
      a) titoli accademici: 
        diplomi accademici di secondo livello, previsti dall'art.  2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  fino  a  10  (dieci)
punti; 
        diplomi accademici di primo livello,  previsti  dall'art.  2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 8 (otto) punti. 
      b) titoli didattici: 
        incarichi  di  insegnamento  musicale  presso  gli   istituti
superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola,  fino
a 5 (cinque) punti; 
      c) titoli professionali: 
        attivita' e  incarichi  svolti,  connessi  con  la  specifica
professionalita', fino a 15 (quindici) punti. 
    3. Tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di cui al precedente  art.
4, comma 1, dovranno essere consegnati alla Commissione  esaminatrice
all'atto della presentazione per sostenere la terza prova scritta. 
    4. Gli stessi titoli dovranno essere accompagnati  da  un  elenco
cartaceo suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali in
duplice copia,  una  delle  quali  sara'  restituita  al  concorrente
debitamente sottoscritta dalla Commissione  esaminatrice  e  dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita': 
      in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto  di
notorieta' ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  secondo  il  modello  fac-simile  riportato
nell'Allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto;  in  tal  caso  il  concorrente,  per  ciascuno  dei  titoli
posseduti,  dovra'  fornire  dettagliatamente  tutti   gli   elementi
necessari  alla  corretta  valutazione  da  parte  della  Commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli  stessi,  ai  sensi
del successivo art. 16 del  presente  decreto,  pertanto  l'omissione
anche di uno solo di suddetti elementi comportera' la non valutazione
del titolo autocertificato. Rimane inteso che per  le  pubblicazioni,
incisioni e composizioni il concorrente dovra' fornire una copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica   svolta   dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella  domanda  i  percorsi
(URL  -  Uniform  Resource  Locator)  necessari  per  raggiungere  la
pubblicazione di interesse. Per  le  pubblicazioni  edite  a  stampa,
valgono le disposizioni di cui al precedente comma 3 e  del  presente
comma 4. 
    5. Eventuali titoli consegnati con modalita' e tempi  diversi  da
quanto  stabilito  dal  presente  articolo,  non  saranno  presi   in
considerazione e quindi non valutati. Il punteggio  conseguito  nella
valutazione dei titoli sara' utile ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di cui al successivo art. 14. 
    6. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, riservandosi la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,  per  le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta',  l'esibizione  dei
titoli di merito in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    7. I verbali relativi alla valutazione dei titoli  e  alle  prove
scritte dovranno essere trasmessi  alla  direzione  generale  per  il
personale militare  -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo  giorno
dalla data di completamento delle medesime operazioni.