Art. 9 Valutazione titoli 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle tre prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo aver valutato i titoli di merito. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova teorica. 2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna categoria, cosi' come previsto dall'art. 943, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono le seguenti: a) titoli accademici: diplomi accademici di secondo livello, previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 10 (dieci) punti; diplomi accademici di primo livello, previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 8 (otto) punti. b) titoli didattici: incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola, fino a 5 (cinque) punti; c) titoli professionali: attivita' e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalita', fino a 15 (quindici) punti. 3. Tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al precedente art. 4, comma 1, dovranno essere consegnati alla Commissione esaminatrice all'atto della presentazione per sostenere la terza prova scritta. 4. Gli stessi titoli dovranno essere accompagnati da un elenco cartaceo suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali in duplice copia, una delle quali sara' restituita al concorrente debitamente sottoscritta dalla Commissione esaminatrice e dovranno essere presentati in una delle seguenti modalita': in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge; con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello fac-simile riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto; in tal caso il concorrente, per ciascuno dei titoli posseduti, dovra' fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto, pertanto l'omissione anche di uno solo di suddetti elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato. Rimane inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il concorrente dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, valgono le disposizioni di cui al precedente comma 3 e del presente comma 4. 5. Eventuali titoli consegnati con modalita' e tempi diversi da quanto stabilito dal presente articolo, non saranno presi in considerazione e quindi non valutati. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14. 6. Sara' cura dell'Amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riservandosi la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 7. I verbali relativi alla valutazione dei titoli e alle prove scritte dovranno essere trasmessi alla direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento delle medesime operazioni.