Art. 12 
 
 
            Convocazioni alle prove di efficienza fisica 
          ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1. I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  d'esame  scritta
saranno convocati alla prova di efficienza fisica, tenendo conto  dei
seguenti criteri: 
    per il concorso di cui all'art. 1, primo comma,  lettera  a)  del
presente bando sara'  convocato,  seguendo  l'ordine  della  relativa
graduatoria, un numero sufficiente di candidati, tale da garantire la
copertura dei posti messi a concorso; 
    per il concorso di cui alla successiva lettera  b)  dell'art.  1,
primo comma citato, saranno convocati i primi 300  candidati  idonei,
seguendo l'ordine della relativa graduatoria; 
    per il concorso di cui alla successiva lettera  c)  del  medesimo
art. 1, primo comma, saranno convocati i primi 130 candidati  idonei,
seguendo l'ordine della relativa graduatoria. 
    2. Inoltre, saranno convocati, in sovrannumero, tutti i candidati
che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello
dell'ultimo  convocato  in  base  ai  criteri  stabiliti  dal   comma
precedente. 
    3. Qualora il numero dei candidati, dichiarati idonei durante  la
fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali  prescritti,  si
prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi  per
ciascuno  dei  suddetti  tre   concorsi,   l'Amministrazione   potra'
convocare,  alla  prova  di  efficienza  fisica   e   ai   successivi
accertamenti, ulteriori  aliquote  di  candidati  idonei  alla  prova
scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.