Art. 15 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una commissione di selettori composta da un funzionario del ruolo dei
dirigenti  tecnici  psicologi,  che  la  presiede,   e   da   quattro
appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo  dei
commissari della Polizia  di  Stato,  in  possesso  dell'abilitazione
professionale  di  perito  selettore  attitudinale.  Le  funzioni  di
segretario della predetta commissione, sono svolte da un appartenente
al  ruolo  degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  o   qualifica
equiparata, o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno  con  qualifica  equiparata,  in  servizio   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. Le suddette  prove  attitudinali  sono  dirette  ad  accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. 
    4. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel  giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno
esclusi dal concorso con decreto motivato.