Art. 4 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  ai
concorsi del presente bando, sono i seguenti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; 
    d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto  il  30°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un  massimo  di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare  prestato  dai
concorrenti; 
    e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    f) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30  giugno  2003,  n.
198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
n. 207. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti  o
licenziati da pubblici uffici,  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
oppure siano decaduti dall'impiego, ai  sensi  dell'art.  127,  primo
comma, lettera d), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che abbiano riportato una condanna
a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati sottoposti  a
misure di sicurezza o di prevenzione. 
    3. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino
alla data di immissione nel ruolo degli agenti  ed  assistenti  della
Polizia di Stato, escluso il requisito dell'eta' massima previsto  al
primo comma, lettera d) del presente articolo. 
    4. Non potranno partecipare ai concorsi di cui all'art  1,  primo
comma, lettere b) e c) del presente bando, pena l'esclusione,  coloro
che  abbiano  svolto  servizio  nelle  FF.AA.   esclusivamente   come
volontari in ferma breve (VFB), o volontari in ferma annuale (VFA). 
    5. Saranno esclusi dai concorsi di cui alle suddette lettere b) e
c) del citato art. 1 i concorrenti che abbiano gia'  presentato,  nel
corrente anno, la domanda di partecipazione a  concorsi  indetti  per
carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento  civile
e militare. Quest'ultima limitazione non si applica ai  volontari  in
ferma prefissata, che si trovino in congedo  alla  data  di  scadenza
della domanda di partecipazione al concorso. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quelli  dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al  servizio,
nonche' le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego  e  la  veridicita'  delle   dichiarazioni   rilasciate   dai
candidati.  Fatta  salva  la  responsabilita'  penale,  il  candidato
decadra' dai  benefici  conseguiti  in  virtu'  di  un  provvedimento
emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    7.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, verra' disposta con decreto motivato.