Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a 35 anni. Tale limite di eta' e' elevato: di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente; di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare. Il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti di tale personale opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) godimento dei diritti politici; e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'amministrazione puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento; f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 2007: LMG/01 giurisprudenza, LM/62 scienze della politica, LM-52 relazioni internazionali, LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 scienze dell'economia, LM-77 scienze economico-aziendali, LM-88 sociologia e ricerca sociale, LM-87 servizio sociale e politiche sociali, LM-90 studi europei, LM/84 scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S giurisprudenza, 102/S teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S scienze della politica, 60/S relazioni internazionali, 71/S scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze economico-aziendali, 89/S sociologia, 57/S programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 94/S storia contemporanea, 99/S studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia, nonche' altre lauree equipollenti alle sopradette rilasciate dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati secondo l'ordinamento didattico. I titoli di studio conseguiti all'estero presso Universita' e Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sara' cura del candidato specificare gli estremi del provvedimento di riconoscimento, ovvero della richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero nella domanda di partecipazione al concorso, a pena d'esclusione dallo stesso. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la materia. 3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.