Art. 9 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
    1.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati.  L'attribuzione  del  relativo
punteggio viene differenziata in rapporto  al  grado  di  difficolta'
della domanda, secondo il seguente indice statistico: 
      
 
=====================================================================
|          |                 |  Domanda media   |                   |
| Risposta | Domanda facile  |   difficolta'    | Domanda difficile |
+==========+=================+==================+===================+
|  Giusta  |     + 1,10      |     + 1,30       |      + 1,70       |
+----------+-----------------+------------------+-------------------+
|  Errata  |     - 1,60      |     - 1,20       |      - 0,60       |
+----------+-----------------+------------------+-------------------+
|  Omessa  |     - 1,00      |      - 0,70      |      - 0,20       |
+----------+-----------------+------------------+-------------------+
 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 10 i candidati che abbiano riportato nelle prove preselettive un
punteggio non inferiore a 114,5 su 118,8 e in  ogni  caso  almeno  un
numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono
comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale
al piu' basso risultato utile  ai  fini  dell'ammissione  secondo  il
suddetto criterio. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato   nel   sito   internet   del    Ministero    dell'interno
http://concorsiciv.interno.it e di  tale  pubblicazione  verra'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami».  Tale  pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.