Art. 7 
 
 
                             T i t o l i 
 
 
    I titoli devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al  concorso
ed allegati alla domanda stessa con una delle seguenti modalita': 
    in originale; 
    in copia autenticata; 
    in  copia  conforme  all'originale  con  apposita   dichiarazione
dell'atto di notorieta' e dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Allegato A) in cui si attestino la conformita'  all'originale  e  il
possesso di tutti i titoli dichiarati. 
    Come stabilito dall'art. 40  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, per comprovare il possesso  dei  titoli,  non
possono  essere  prodotti  certificati  rilasciati   dalla   pubblica
amministrazione  e,  pertanto,  le  certificazioni  rilasciate  dalla
pubblica amministrazione in ordine  a  stati,  qualita'  personali  e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra i privati. Nei
rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorieta' sono  sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46  e  47  ovvero
dalle   dichiarazioni   sostitutive   di   certificazioni   e   dalle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' (Allegato A). 
    Agli atti e documenti redatti in  lingua  straniera  deve  essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo originale dalle competenti autorita' diplomatiche  o  consolari
oppure da un traduttore ufficiale. 
    Ai predetti  titoli  non  puo'  essere  attribuito  un  punteggio
complessivo superiore a 10. 
    Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti: 
    a) titoli connessi ad attivita'  lavorativa  prestata:  punteggio
massimo attribuibile 5; 
    b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3; 
    c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2. 
    Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal  candidato
con le modalita' previste dal presente articolo. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dopo  le  prove  scritte,
limitatamente ai candidati presenti alle stesse, e prima di procedere
alla valutazione dei relativi elaborati, tenendo conto dei criteri di
attribuzione dei punteggi  all'interno  delle  singole  categorie  di
titoli valutabili. 
    Al termine della procedura  selettiva,  decorsi  sessanta  giorni
dalla pubblicazione della graduatoria di merito all'albo  di  Ateneo,
questa amministrazione provvede a  restituire  ai  candidati  che  ne
abbiano fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla  domanda.
I documenti dovranno  essere  ritirati  presso  il  settore  gestione
personale tecnico-amministrativo e formazione dall'interessato  o  da
un suo delegato entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  predetto
termine decorso il quale i titoli non saranno piu' restituiti.