Art. 2 
 
    1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale. 
    2) Le prove scritte  sono  tre.  Esse  vengono  svolte  sui  temi
formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto: 
    a) la redazione di un parere  motivato,  da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
    b) la redazione di un parere  motivato,  da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
    c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze  di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in materia scelta dal candidato tra il diritto  privato,  il  diritto
penale ed il diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3) Le prove orali consistono: 
    a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui  almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le  seguenti:  diritto  costituzionale,   diritto   civile,   diritto
commerciale,   diritto   del   lavoro,   diritto   penale,    diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto comunitario; 
    b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento  forense  e
dei diritti e doveri dell'avvocato.