Art. 13 
 
Prove  di  efficienza  fisica  (seconda  fase  della   procedura   di
                            reclutamento) 
 
    1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art.  1,  comma
3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei agli accertamenti di
cui al precedente art. 12, saranno altresi' sottoposti, a cura  della
commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  d),  alle  prove  di
efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro  di  Selezione
della Marina Militare di Ancona. 
    Per particolari esigenze di Forza Armata, ovvero  per  motivi  di
economicita' o celerita', le  prove  di  efficienza  fisica  potranno
precedere gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione
alle prove di efficienza fisica  conterra'  apposite  indicazioni  ai
candidati interessati. 
    Le prove di efficienza  fisica  per  i  settori  d'impiego  «CEMM
anfibi»,  «CEMM  palombari»,  «CEMM  sommergibilisti»  e  «Componente
aeromobili», tenuto conto delle peculiari esigenze  tecnico-operative
da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi. 
    La  commissione  di  cui  innanzi   si   potra'   avvalere,   per
l'esecuzione delle singole  prove,  del  supporto  di  personale  del
settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina  (in  gomma  o  altro
materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I candidati dovranno esibire, in originale o  copia  conforme,
il certificato medico, con validita' annuale, attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di efficienza fisica previste dal Ministero della difesa per
l'arruolamento nelle Forze Armate, in data non anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il  Servizio
sanitario nazionale  ovvero  da  un  medico  (o  struttura  sanitaria
pubblica o privata) autorizzato  secondo  le  normative  nazionali  e
regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medico
specializzato  in  medicina  dello  sport.  La  mancata  o   difforme
presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione  dall'iter
selettivo per  il  settore  d'impiego  richiesto  e  la  prosecuzione
dell'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM navale e CP». 
    4. Le prove  di  efficienza  fisica  sono  disciplinate:  per  il
settore d'impiego  «CEMM  anfibi»  nell'allegato  B;  per  i  settori
d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari» nell'allegato C; per  i
settori d'impiego «CEMM sommergibilisti»  e  «Componente  aeromobili»
nell'allegato D. In tali allegati sono anche stabilite  le  modalita'
di svolgimento degli esercizi, i punteggi  incrementali  che  saranno
attribuiti in base alla performance dei candidati e  le  disposizioni
sul comportamento da tenere in caso di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza  fisica  per
il settore d'impiego «CEMM anfibi» il candidato  dovra'  ottenere  un
punteggio complessivo, superiore o uguale a 18/30  calcolato  secondo
le modalita' previste nell'allegato B. Per  essere  giudicato  idoneo
alle prove  di  efficienza  fisica  per  i  settori  d'impiego  «CEMM
incursori»  e  «CEMM  palombari»  il  candidato  dovra'  ottenere  un
punteggio superiore o uguale a 18/30,  calcolato  secondo  i  criteri
stabiliti nell'allegato C. Per essere giudicato idoneo alle prove  di
efficienza fisica per i settori d'impiego  «CEMM  sommergibilisti»  e
«Componente aeromobili»  il  candidato  dovra'  risultare  idoneo  in
ciascuna delle prove previste  nell'allegato  D.  Contrariamente,  in
tutti i predetti casi, sara'  emesso  giudizio  di  inidoneita'  alle
prove di efficienza fisica. Ai candidati idonei sara'  attribuito  un
punteggio complessivo calcolato secondo  i  criteri  stabiliti  negli
allegati B, C e D, che concorrera'  alla  formazione  delle  relative
graduatorie di merito di cui all'art.  15.  I  giudizi,  che  saranno
comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di  cui
all'art. 8, comma 1, lettera d), sono definitivi. 
    I  candidati  giudicati  inidonei   saranno   esclusi   dall'iter
selettivo per il richiesto settore d'impiego delle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale  per  il
settore d'impiego «CEMM navale e CP». 
    5. L'ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun  gruppo
di candidati verra' stabilito in funzione della disponibilita'  degli
impianti sportivi. 
    6. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale.