Art. 13 Prove di efficienza fisica (seconda fase della procedura di reclutamento) 1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 12, saranno altresi' sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona. Per particolari esigenze di Forza Armata, ovvero per motivi di economicita' o celerita', le prove di efficienza fisica potranno precedere gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione alle prove di efficienza fisica conterra' apposite indicazioni ai candidati interessati. Le prove di efficienza fisica per i settori d'impiego «CEMM anfibi», «CEMM palombari», «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili», tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi. La commissione di cui innanzi si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona. 2. Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi). 3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme, il certificato medico, con validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste dal Ministero della difesa per l'arruolamento nelle Forze Armate, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM navale e CP». 4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate: per il settore d'impiego «CEMM anfibi» nell'allegato B; per i settori d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari» nell'allegato C; per i settori d'impiego «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» nell'allegato D. In tali allegati sono anche stabilite le modalita' di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per il settore d'impiego «CEMM anfibi» il candidato dovra' ottenere un punteggio complessivo, superiore o uguale a 18/30 calcolato secondo le modalita' previste nell'allegato B. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per i settori d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari» il candidato dovra' ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti nell'allegato C. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per i settori d'impiego «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» il candidato dovra' risultare idoneo in ciascuna delle prove previste nell'allegato D. Contrariamente, in tutti i predetti casi, sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. Ai candidati idonei sara' attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati B, C e D, che concorrera' alla formazione delle relative graduatorie di merito di cui all'art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), sono definitivi. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM navale e CP». 5. L'ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo di candidati verra' stabilito in funzione della disponibilita' degli impianti sportivi. 6. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) redigera' il relativo verbale.