Art. 21 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
    1. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando. 
    2. I VFP 1 reclutati per i settori d'impiego delle Forze speciali
e Componenti  specialistiche,  all'atto  dell'ammissione  alla  ferma
prefissata quadriennale,  dovranno  possedere  l'idoneita'  al  corso
specialistico  di  cui  al  precedente  art.  19  e  acquisiranno  la
categoria/specialita' prevista completando l'iter per l'impiego nello
specifico settore.