Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
      c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Mariscuola Taranto e' delegata  dalla  DGPM  allo  svolgimento
delle operazioni inerenti  all'accertamento  dei  requisiti  previsti
dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e
a effettuare le dovute esclusioni  dal  reclutamento,  tranne  quelle
relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  2,
comma 1, lettere g), h)  e  i)  e  dell'assenza  di  sentenze/decreti
penali  di  condanna  per  delitti  non   colposi,   nonche'   quelle
concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo. 
    La  stessa  Mariscuola  Taranto  provvedera'  alla  notifica   ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 
    3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvederanno a escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvederanno a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP
1 nella Marina Militare agli accertamenti attitudinali. 
    5. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) insediata presso il Centro di Selezione della Marina  Militare  di
Ancona - per la  seconda  fase  della  procedura  di  reclutamento  -
provvedera'  inoltre  a  escludere   dalla   prosecuzione   dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 6,  comma  1,
lettera k). I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel
settore d'impiego «CEMM navale e CP». 
    6. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
d) provvedera' altresi'  a  escludere  dalla  prosecuzione  dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei alle  prove  di  efficienza  fisica.  I  predetti  candidati
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e
CP». 
    7. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto  provvedera'
a escludere dalla prosecuzione dell'iter  concorsuale  nel  richiesto
settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche: 
      per i settori d'impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM «anfibi»,
i  candidati  giudicati  inidonei   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso l'Infermeria presidiaria  della  Marina
Militare di Taranto; 
      per i settori d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari»,  i
candidati   giudicati   inidonei   all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso COMSUBIN; 
      per il settore d'impiego «Componente aeromobili»,  i  candidati
giudicati inidonei  all'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi  di
navigazione  aerea  presso  l'Istituto   di   Medicina   Aerospaziale
dell'Aeronautica Militare. 
    I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego «CEMM navale e CP». 
    8. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    9.  Qualora  in  sede  di  accertamento   dei   contenuti   delle
autocertificazioni rese dai candidati nelle  domande  si  riscontrino
dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a  essere  esclusi,  saranno
segnalati  all'autorita'  giudiziaria,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I candidati esclusi da precedenti bandi  di  reclutamento  di
VFP 1, se in possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare
domanda per il presente bando. 
    11. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.