Art. 7 Esclusioni 1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione; b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 2. Mariscuola Taranto e' delegata dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo. La stessa Mariscuola Taranto provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b) provvederanno a escludere i candidati giudicati: inidonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c) provvederanno a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP 1 nella Marina Militare agli accertamenti attitudinali. 5. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c) insediata presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona - per la seconda fase della procedura di reclutamento - provvedera' inoltre a escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel settore d'impiego richiesto i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 6, comma 1, lettera k). I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP». 6. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera d) provvedera' altresi' a escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel settore d'impiego richiesto i candidati giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica. I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP». 7. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b) insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto provvedera' a escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche: per i settori d'impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM «anfibi», i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica presso l'Infermeria presidiaria della Marina Militare di Taranto; per i settori d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari», i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica presso COMSUBIN; per il settore d'impiego «Componente aeromobili», i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare. I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP». 8. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 9. Qualora in sede di accertamento dei contenuti delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande si riscontrino dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a essere esclusi, saranno segnalati all'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando. 11. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.