Art. 9 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  successivo   art.   10,   la
commissione valutatrice redige le  graduatorie  di  cui  all'art.  6,
lettere f) e h), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli  di
merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
        ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
        distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
        buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
        sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
      b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio: 
        1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
        2)  diploma  di  laurea  triennale,  non  cumulabile  con  il
punteggio di cui al precedente punto 1): punti 10; 
        3)  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti
punti 1) e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per  ogni  voto
superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 9; 
        4)  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti
punti 1), 2) e 3): punti 5; 
        5) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4; 
      c) patente nautica: 
        1) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto entro
12 miglia costiere: punti 2; 
        2) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto senza
limiti, non cumulabile con il punteggio di cui  al  precedente  punto
1): punti 3; 
        3)  categoria  B,  per  condotta  di  navi  da  diporto,  non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti
4; 
      d) patente di guida civile: 
        1) categoria B: punti 1; 
        2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio  di  cui  al
precedente punto 1): punti 1,25; 
        3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui  ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,5; 
        4) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui  ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1,75; 
        5) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio  di  cui
ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 2; 
      e)  aver  svolto  per  almeno  12  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nella Marina Militare: punti 0,5; 
      f) iscrizione al personale marittimo di cui  all'art.  114  del
Codice della navigazione: punti 1; 
      g) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di  salvataggio
(si  evidenzia  che  i  brevetti  conseguiti   in   occasione   dello
svolgimento di precedente servizio militare potranno essere  valutati
solo se riconosciuti in ambito civile): 
        1) brevetto valido solo per piscina o  per  acque  interne  e
piscina: punti 2; 
        2) brevetto valido per mare, acque  interne  e  piscina,  non
cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 3; 
      h) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale  o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO: 
          1) primo livello: punti 1; 
          2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di  cui
al precedente punto 1): punti 1,5; 
          3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 2; 
          4) guida subacquea o istruttore  subacqueo  ovvero  allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3; 
      i) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione
italiana  nuoto,  non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui   alla
precedente lettera g): 
        1) allievo istruttore: punti 1; 
        2) istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 1): punti 2; 
      j) brevetto di maestro di salvamento ovvero di istruttore nelle
arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti,
non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere  g)  e
i): punti 3; 
      k) brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla  Federazione
italiana vela: punti 2. 
    2. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. 
    Inoltre, l'omessa, difforme o irregolare produzione di copia  per
immagine (file in formato PDF)  della  documentazione  attestante  il
possesso  dei  titoli  di   merito   dichiarati   nella   domanda   -
limitatamente alla documentazione di cui al precedente  comma  1  non
rilasciata  da  pubbliche  amministrazioni,  cosi'   come   precisato
nell'art. 4,  comma  3  -  comportera'  la  mancata  valutazione  dei
relativi titoli. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Le graduatorie dei candidati  da  ammettere  alla  fase  degli
accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa.