Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 2 valuteranno, previa identificazione dei relativi  criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei  alle
prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo  da  definire,  per
sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei.  Il  riconoscimento  di
questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli
di  merito.  Le  commissioni  esaminatrici  valuteranno   i   titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande, che siano stati dichiarati con  le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 4 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e
caratteristica. 
    E' onere dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati  nell'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini  della
loro corretta valutazione da parte  della  commissione  esaminatrice.
Qualora  sul  modello  di  domanda  on-line  l'area   relativa   alla
descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente  per
elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i  concorrenti
potranno  allegare  alla  domanda  delle  dichiarazioni   sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con le  modalita'  indicate  nell'art.  4  del
presente decreto.  Per  quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica
svolta dai concorrenti, qualora la stessa  sia  reperibile  nei  siti
internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle  quali
sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda  i
percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari  per  raggiungere
nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni  edite
a stampa  i  concorrenti,  dopo  averle  indicate  nella  domanda  di
partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della  presentazione
alla prova scritta. 
    2. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni  di
carattere tecnico-scientifico nel citato allegato D, solo i titoli di
merito posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,  per  i   quali   i
concorrenti hanno fornito,  entro  la  data  medesima,  analitiche  e
complete informazioni con una delle modalita' suindicate. 
    3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo  di  10  punti,  ripartiti  secondo  quanto   riportato   nel
sopracitato allegato D.