Art. 13
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita' delle operazioni
di concorso, e' approvata con decreto del Ministro della giustizia.
2. Con lo stesso decreto il numero dei posti messi a concorso,
nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per
trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione
della graduatoria, puo' essere aumentato nella misura prevista
dall'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla
legge 30 dicembre 2010, n. 233, sentito il Consiglio nazionale del
notariato.
3. A norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la
graduatoria sara' pubblicata sul sito internet del Ministero della
giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del
concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.