Art. 4
Cause di non ammissione al concorso
1. Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o piu' tra i
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando;
b) coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi
successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.
69. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce inoltre gli stessi
effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da parte della
commissione;
c) coloro le cui domande per la partecipazione siano state
presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione
della domanda;
d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore
generale della giustizia civile puo' disporre l'esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia
accertata la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione al
concorso stesso, nonche' per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente bando.
3. L'esclusione dal concorso sara' comunicata all'interessato con
provvedimento motivato.