Art. 6
Commissione esaminatrice
1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una commissione
esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall'art. 66 della legge 18
giugno 2009, n. 69. La commissione esaminatrice e' nominata almeno
dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, con decreto del
Ministro della giustizia.