Art. 7
Diario delle prove scritte
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 gennaio
2018.
2. In detta Gazzetta Ufficiale si dara' comunicazione di
eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva
verifica da parte della commissione esaminatrice.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1
o in una successiva, in caso di rinvio.
5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei
giorni delle prove scritte.
6. Ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello
Stato. E' altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua
italiana.
7. I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima
pagina interna, dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il
cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si
riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti
dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli
contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o
richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresi'
esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e
le riproduzioni a stampa degli stessi. E' consentita la consultazione
di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici
dell'autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso la necessita' di essere assistiti da personale
dell'amministrazione durante lo svolgimento delle prove scritte,
ovvero nel caso di patologie insorte successivamente alla
presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente
documentate, la commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare
l'assistenza richiesta, puo' aumentare il tempo a disposizione per lo
svolgimento delle prove.
10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati
devono dimostrare la propria identita' personale, presentando uno dei
documenti di cui al comma 11 e la tessera di ammissione, rilasciata
all'atto dell'identificazione.
11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di
cui al precedente comma 4, lettera b), devono presentare un valido
documento di identificazione, rilasciato da un'Autorita' dello Stato.
12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in
ogni caso, l'effigie del candidato.