Art. 8
Esame orale e attribuzione dei punteggi
1. Sono ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati
idonei dalla commissione esaminatrice all'esito della lettura dei tre
elaborati scritti. Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione
del voto minimo di trentacinque punti per ciascuna delle tre prove
scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 23, comma 3, del regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorrono
i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. L'esame orale si intende superato se il concorrente avra'
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano
stati dichiarati idonei in uno o piu' dei precedenti concorsi per
esame a posti di notaio, e' aumentato di due punti per ciascuna delle
idoneita' precedentemente conseguite.
5. Il diritto di precedenza, stabilito nell'art. 26 del regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, e'
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e' applicato l'aumento
di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato
attribuito il medesimo aumento.
6. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito,
nell'insieme delle prove scritte e orali, non meno di duecentodieci
punti su trecento.