Art. 14 Graduatoria 1. Ferma restando la riserva di cui all'art. 1, comma 2, la commissione di cui all'art. 8 redige per i soli aspiranti idonei alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la graduatoria di merito, suddivisa per contingente maschile e femminile. 2. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito per ciascun contingente, maschile e femminile, dei posti messi a concorso e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.