Art. 14 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Ferma restando la riserva di  cui  all'art.  1,  comma  2,  la
commissione di cui all'art. 8 redige per i soli aspiranti idonei alla
prova scritta che hanno superato  gli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali, la graduatoria di  merito,  suddivisa  per  contingente
maschile e femminile. 
    2.  Il  Direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito per ciascun contingente, maschile  e
femminile, dei posti messi a concorso e dichiara i  vincitori  e  gli
idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'ammissione all'impiego. 
    1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le  preferenze  e  precedenze  previste  dall'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    2. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative.