Art. 7 Comunicazione agli aspiranti 1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it - tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 2. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.