Art. 9 
 
                            Prova d'esame 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi,  muniti
di un valido documento di identificazione (fotocopia  dello  stesso),
di copia della domanda di partecipazione nonche' della documentazione
richiesta all'art. 5, comma  1,  (ricevuta  di  invio  della  domanda
completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere
la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario
per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni  e  nell'ora
stabiliti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del  Ministero
della giustizia www.giustizia.it il 23 gennaio 2018, ovvero in  altra
data ivi fissata, indicata a partire  dalla  suddetta  pubblicazione.
Tale comunicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    2. I candidati che  non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 
    3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo. 
    4. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    5.  La  commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    6. La durata della prova e' stabilita dalla commissione  all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 
    7. La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    8. Ferma restando la riserva di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
presente bando sono ammessi a sostenere gli accertamenti  di  cui  al
successivo  art.  11  i  candidati  di  sesso  maschile  e  femminile
risultati idonei alla prova scritta e classificatisi  rispettivamente
tra i primi 370 e 125 in ordine di merito. Sono, inoltre,  ammessi  i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio  del  concorrente
collocatosi all'ultimo posto.  Qualora  il  numero  degli  idonei  al
termine degli accertamenti di cui ai  successivi  articoli  11  e  12
risulti  inferiore  al  numero  dei  posti  a  concorso,  ovvero  per
ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute,  l'Amministrazione,  si
riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidati
risultati idonei alla prova culturale.