Art. 11
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono
presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento
dell'apposita comunicazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, recante le relative modalita' di inoltro.
2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono
presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della
Mercede n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo di cui all'art. 2, entro il termine di
venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena
di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di
certificazione, redatte ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) di avere la cittadinanza italiana;
2) di avere il godimento dei diritti politici;
3) di essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza;
4) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente;
5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali.
3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria,
se appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 1, secondo
comma, numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare le
seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
a) la regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati
e la data dell'iscrizione stessa, nonche' l'inesistenza di
provvedimenti o di procedimenti disciplinari a carico (solo per la
categoria di cui all'art. 1, secondo comma, numero 7), del presente
decreto);
b) estratto dell'atto di nascita.
4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1,
secondo comma, numero 8), del presente decreto devono altresi'
dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di
consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbiano
esercitato tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un
intero mandato.