Art. 2
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta
esclusivamente utilizzando il modulo di cui all'allegato A del
presente decreto e corredata dei relativi allegati, deve essere
inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente per via telematica,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o con
firma autografa accompagnata da copia del documento di identita',
secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta
mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero
domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a
copia scannerizzata di un documento di identita'), deve essere
trasmessa, a mezzo di propria casella di posta elettronica
certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) della Presidenza del Consiglio dei ministri:
concorsotar@pec.governo.it
3. La casella di posta elettronica certificata della Presidenza
del Consiglio dei ministri non e' abilitata alla ricezione di posta
elettronica ordinaria, per cui i candidati devono trasmettere la
domanda di partecipazione ed i relativi allegati utilizzando
esclusivamente un indirizzo personale di posta elettronica
certificata.
4. In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve
trasmettere:
le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, in
numero non superiore a dieci;
i documenti di cui all'art. 5 del presente bando.
5. La documentazione complessivamente inviata per via telematica
non deve superare i 10 megabyte.
6. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme
contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal
candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione valutatrice
non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle
il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile.
7. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza
della domanda di partecipazione. E' onere dei candidati comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC).
8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali
disguidi telematici.
9. Il modulo di domanda e gli altri allegati richiamati nel
presente decreto sono resi disponibili online per il download in
apposita sezione dei siti Internet indicati nel successivo art. 15.