Art. 7 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice  verra'  nominata  con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  suo  delegato  e
sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di  Stato  o
qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato,  da
un  Consigliere  di  Tribunale  amministrativo  regionale  e  da  due
professori universitari ordinari di materie giuridiche. 
    2.  Con  il  medesimo  decreto  saranno  nominati  i   commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento. 
    3. Per le prove facoltative di lingua  straniera  la  Commissione
verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna  delle
lingue che saranno oggetto di esame. 
    4. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  dirigente  del
ruolo del personale di segreteria in  servizio  presso  la  giustizia
amministrativa.