Art. 10 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    Espletate le prove  del  concorso,  la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del  punteggio  complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma  tra  la  media
dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei  titoli,
previa verifica della inerenza degli  stessi,  e  il  voto  riportato
nella prova orale fino ad un totale massimo di 90. 
    A seguito  della  verifica  formale,  da  parte  della  Direzione
centrale  risorse  umane,  della  veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive di certificazione,  della  documentazione  presentata  da
parte dei candidati nonche' dei titoli  di  studio  dichiarati  sara'
redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. 
    In caso di parita' di  punteggio  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali, due o piu'  candidati  si  classifichino  nella
stessa posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    La graduatoria finale  e  quella  specifica  dei  vincitori  sono
sottoposte al Presidente dell'Istituto per la relativa approvazione e
sono  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell'INPS   al   seguente
indirizzo: www.inps.it  -  Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dalla  data  di
pubblicazione di detto  avviso  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative. 
    La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo n. 165/2001, rimane efficace per  un  termine  di
tre anni dalla data della suddetta  pubblicazione  dell'avviso  nella
Gazzetta Ufficiale.