Art. 13 
 
 
                          Periodo di prova 
 
 
    Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di  lavoro
decorre l'inizio del periodo di prova della durata di  quattro  mesi,
previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per  il
personale del comparto enti pubblici non economici. 
    La valutazione finale di  idoneita',  positiva  o  negativa,  del
periodo di prova e'  di  competenza  di  un  Nucleo  di  valutazione,
composto da personale interno e nominato dal Presidente dell'Istituto
su proposta del Direttore generale, con sede in Direzione generale. 
    Durante il periodo di prova, il dirigente dell'ufficio cui il neo
assunto e' assegnato, lo affida  a  piu'  tutor,  in  relazione  alle
diverse attivita' lavorative a cui e' adibito, e mensilmente, sentito
il tutor di riferimento, invia al citato  Nucleo  di  valutazione  un
report standardizzato sulle attivita' svolte e  le  condotte  tenute,
secondo  uno  schema  fissato  con  determinazione   del   Presidente
dell'Istituto. 
    Ai fini della  valutazione  finale  e'  facolta'  del  Nucleo  di
valutazione, tenuto conto dei  report  ricevuti,  di  procedere,  nel
corso del periodo di prova, a convocare a colloquio i neo assunti.