Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con   determinazione
presidenziale - secondo quanto previsto nel vigente Regolamento delle
procedure di reclutamento per l'assunzione all'INPS del personale non
dirigente,   disponibile   sul   sito   istituzionale   dell'Istituto
www.inps.it - che individua anche il presidente della stessa. 
    La commissione e' integrata da membri aggiunti per la valutazione
della  conoscenza   della   lingua   inglese   e   delle   competenze
informatiche.  Per  ciascun  componente  nominato  e'   previsto   un
componente supplente. 
    Un terzo dei posti di componente della commissione  e'  riservato
alle  donne.  Le  funzioni  di  segretario  saranno  svolte   da   un
funzionario dell'istituto appartenente all'area C. 
    Qualora i  candidati  che  abbiano  sostenuto  le  prove  scritte
superino  le  mille  unita',  con  determinazione  presidenziale   la
commissione esaminatrice potra' essere  integrata  di  un  numero  di
componenti,  unico  restando  il  presidente,  pari  a  quello  della
commissione originaria e di un  segretario  aggiunto  ai  fini  della
suddivisione in sottocommissioni ai sensi dell'art. 9, comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La commissione esaminatrice, nella prima riunione,  stabilisce  i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.