Art. 12 Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale 1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all'art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'art. 2, comma 3. 3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del Direttore generale, ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.