Art. 14 Commissione del corso e graduatoria generale 1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e' composta da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 5 ed e' nominata dal Direttore generale. La medesima commissione e' costituita ai sensi degli articoli 15 e 16 decreto ministeriale, secondo la disciplina specifica di cui all'art. 18 del DM. 2. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e' nazionale ed e' formulata secondo le modalita' previste dall'art. 19, comma 1, del DM. 3. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del Direttore generale ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La graduatoria generale di merito ha durata sino all'approvazione della graduatoria successiva.