Art. 14 
 
 
            Commissione del corso e graduatoria generale 
 
 
    1.  La  commissione  esaminatrice   del   corso   di   formazione
dirigenziale e tirocinio e' composta da soggetti diversi da quelli di
cui all'art. 5 ed e' nominata dal  Direttore  generale.  La  medesima
commissione e' costituita ai sensi degli articoli  15  e  16  decreto
ministeriale, secondo la disciplina  specifica  di  cui  all'art.  18
del DM. 
    2. La graduatoria generale di  merito  conclusiva  del  corso  di
formazione dirigenziale e tirocinio  e'  nazionale  ed  e'  formulata
secondo le modalita' previste dall'art. 19, comma 1, del DM. 
    3. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del
Direttore generale ed e' pubblicata sul sito internet del  Ministero.
Della pubblicazione si da'  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    4.  La  graduatoria   generale   di   merito   ha   durata   sino
all'approvazione della graduatoria successiva.