Art. 16 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I vincitori del corso-concorso di cui all'art. 15 sono  tenuti
a presentare all'USR competente, i documenti di rito richiesti per la
stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai  sensi  dell'art.  15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati  e  gli  atti  di
notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti
dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei  documenti  di  rito  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.